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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 1
Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana, è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per il biennio 2022-2023 (38)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

, per interventi straordinari integrati realizzati dai comuni toscani, finalizzati all'abbattimento delle emissioni climalteranti, con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili e a interventi di piantumazione in ambito urbano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a titolo di cofinanziamento, ai comuni toscani, con priorità per quelli che presentino situazioni di particolare criticità sotto il profilo delle emissioni climalteranti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di presentazione dei progetti;
b) le modalità di attestazione alla Regione della situazione di criticità relativa alle emissioni al cui miglioramento l'intervento è finalizzato;
c) la percentuale di finanziamento a carico dell'ente beneficiario;
d) le modalità di rendicontazione del contributo.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per il biennio 2022-2023 (38)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

, si fa fronte:
a) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) rispettivamente per euro 1.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023 (39)

Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

. (18)

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 12.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.