Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla (5) legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.