Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 21
Finanziamento misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 (31), per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
2. Le concrete modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono definite nell’ambito della contrattazione integrativa.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021. (32)
3 bis.
All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 – 2024.
(33)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.