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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 21
Finanziamento misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 (31)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.

, per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
2. Le concrete modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono definite nell’ambito della contrattazione integrativa.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021. (32)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.

3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 – 2024. (33)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.