Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 17
Incentivi per funzioni tecniche (6)
1. La Giunta regionale disciplina con regolamento, nel rispetto dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato “Codice”:
a) la costituzione del Fondo d’incentivazione previsto dall’articolo 113, comma 2, del Codice;
b) i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice;
c) i criteri e le modalità per la costituzione del gruppo tecnico responsabile dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione della fornitura o del servizio;
d) le condizioni e le modalità di applicazione del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, nei limiti delle risorse appositamente accantonate nell’anno in cui le attività sono state svolte.
2. Gli incentivi sono attribuiti nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità, nonché le somme urgenze di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta una progettazione conforme all’articolo 23 del Codice.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.