Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019
Art. 13
Contributo straordinario a Ente Terre Regionali Toscane
1. Per il sostegno a interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato a Ente Terre Regionali Toscane, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020 a Ente Terre Regionali Toscane, le cui modalità di impiego sono definite nel Piano di attività dell'ente stesso, sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.