PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Visto l’articolo 4 comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;
Visto il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
2. La nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle regioni siano articolati per categorie, o sezioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
3. Relativamente ai requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, il
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
4. A livello regionale nella l.r. 39/2000 è già previsto un albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito in attuazione del previgente
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
5. Per consentire l’effettiva operatività della nuova articolazione, è necessario dettagliare i requisiti tecnici in conformità ai criteri minimi da definire a livello nazionale con decreto ministeriale; nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale la Regione Toscana intende comunque tempestivamente modificare l’articolo 13 della l.r. 39/2000 in conformità alla nuova disciplina
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Approva la presente legge
Art. 1
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
“
Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Ai sensi dell’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
.
2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
(Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.
”.Art. 2
Norme transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13, comma 4, della l.r. 39/2000 .
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13, della l.r. 39/2000 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l’iscrizione all’albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Clausola di cedevolezza
1. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’
articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il regolamento di cui all’articolo 1, è adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.