Art. 1
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
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Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Ai sensi dell’

(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’

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2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’

(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’

(Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.