PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4 comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;
Visto il

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Il

2. La nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle regioni siano articolati per categorie, o sezioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
3. Relativamente ai requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, il


4. A livello regionale nella l.r. 39/2000 è già previsto un albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito in attuazione del previgente


5. Per consentire l’effettiva operatività della nuova articolazione, è necessario dettagliare i requisiti tecnici in conformità ai criteri minimi da definire a livello nazionale con decreto ministeriale; nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale la Regione Toscana intende comunque tempestivamente modificare l’articolo 13 della l.r. 39/2000 in conformità alla nuova disciplina

Approva la presente legge
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