Art. 3
Clausola di cedevolezza
1. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’
articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il regolamento di cui all’articolo 1, è adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.