Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74
Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019
Art. 1 bis
Sanzioni. Diritto di rivalsa (22)
1. L’inosservanza dei provvedimenti che attuano le limitazioni di utilizzo dei generatori di calore a biomassa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), accertata nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b bis), numero 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro, a carico del soggetto che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile in cui è ubicato l’impianto. È fatta salva l’applicazione in forma ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La mancata effettuazione del controllo di cui al comma 1, per causa imputabile al soggetto che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile in cui è ubicato l’impianto, comporta, a carico del medesimo, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 600,00 euro. È fatto salvo il pagamento in forma ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 .
3. I comuni nel cui territorio sono ubicati i generatori utilizzati in violazione dei provvedimenti attuativi delle misure di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), provvedono all’accertamento dell’infrazione nonché all’irrogazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 e all’introito dei relativi proventi. Restano ferme le competenze dei soggetti a cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
4. In caso di condanne ai sensi dell’articolo 260 del TFUE inflitte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni degli obblighi europei previsti dal d.lgs. 155/2010 imputabili alla mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, da parte dei comuni interessati, la Regione ha il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 43 della l. 234/2012 per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa esercitata dallo Stato, anche mediante forme di compensazione, a valere sulle risorse regionali destinate agli enti inadempienti, ai sensi delle disposizioni vigenti. (23)
Note del Redattore:
Punto sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 1 , comma 2.
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 20 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.