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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

Art. 2
Informatizzazione delle procedure per il controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 :
a) l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) predispone una procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), per l’autorizzazione degli interventi di controllo;
b) la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze, tramite un sistema unico informatizzato di attivazione degli interventi di controllo autorizzati dalla Regione assicurano che gli interventi siano eseguiti entro il termine definito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre trentasei ore dalla richiesta di attivazione e nel rispetto delle procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Fino al 31 marzo 2020 il termine per l’esecuzione degli interventi è fissato in quarantotto ore.
2. La Regione contribuisce allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b), con un contributo annuo ripartito con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici dei corpi di polizia delle province e della Città metropolitana di Firenze, tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale proposte da UPI TOSCANA d’intesa con gli enti. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
3. La mancata attuazione degli interventi di controllo da parte della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nel termine previsto dal comma 1, lettera b), comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato da UPI TOSCANA, l’applicazione di decurtazioni del contributo di cui al comma 2, sulla base di criteri individuati con la delibera di cui al comma 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.