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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 7
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Inserimento dell'articolo 44 ter nella l.r. 65/2014
1. Dopo l'articolo 44 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 44 ter Adeguamento tecnico funzionale del PRP
1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al PRP, che costituiscono adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 84/1994
, con gli atti di pianificazione e programmazione regionale entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Giunta regionale.
3. Gli adeguamenti tecnico funzionali dei PRP approvati prima dell'entrata in vigore della
Sito esternol. 84/1994
devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
4. La Regione provvede a trasmettere l'atto approvato all'Autorità di sistema portuale e al comune interessato.
5. All'avviso di approvazione degli atti di cui al comma 1 si applica l'articolo 44 bis, comma 4.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.