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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 56
Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:
a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:
a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001
;
b) istanza di rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica
.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune
.”.
5. Al comma 6 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 il periodo: “I
l rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso
.” è soppresso.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni
.”.
7. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso
.”.
8. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al
Capo III della l.r. 64/2009
, l'importo dell'oblazione di cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00
.”.
9. Il comma 7 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se
dovuti
.”.
10. Il comma 8 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
8. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo
.”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.