Art. 56
“
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:
a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.
”.
“
2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:
a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’
articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 ;
b) istanza di rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.
“
2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica
.”.
“
3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune
.”.
5. Al comma 6 dell'
articolo 209 della l.r. 65/2014 il periodo: “I
l rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso
.” è soppresso.
“
6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni
.”.
“
6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso
.”.
“
6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al
Capo III della l.r. 64/2009 , l'importo dell'oblazione di cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00
.”.
“
7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se
dovuti
.”.
“
8. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo
.”.