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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 51
Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014
1. Al comma 2 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
la demolizione
”, sono inserite le seguenti: “,
entro il termine di novanta giorni
,”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta giorni
.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 , le parole: “
utile lorda
” sono sostituite dalla seguente: “
totale
”.
4. Al comma 4 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
constatata l'inottemperanz
a” sono aggiunte le seguenti: “
all'ingiunzione a demolire o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile
”.
5. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 , la parola: “utile” è sostituita con la parola “calpestabile” e, per la punteggiatura, il punto è sostituito con il punto e virgola.
6. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
b bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica
.”.
7. Al comma 9 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 2 e 2 bis
”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.