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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 44
Realizzazione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 174 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 174 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 174 Realizzazione dei lavori
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170;
b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
c) il giornale dei lavori strutturali stessi.
2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell’opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.
3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.
[
4. A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all’
Sito esternoarticolo 65 del d.p.r. 380/2001
, fermo restando quanto previsto dall’articolo 170 bis per gli interventi privi di rilevanza.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.