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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 40
Interventi privi di rilevanza. Inserimento dell’articolo 170 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 170 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 170 bis Interventi privi di rilevanza
1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’
articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58
(Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), sono individuati interventi strutturali privi di rilevanza di cui all’
Sito esternoarticolo 94 bis, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001
, elencati dal regolamento di cui all’articolo 181.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a deposito presso il comune. Per tali interventi il progettista assevera, nell'ambito del relativo procedimento edilizio, il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 181.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, sono trasmessi:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati essenziali indicati nel regolamento di cui all’articolo 181;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’
Sito esternoarticolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001
.
4. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali tali da non configurare interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 167 e 169.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.