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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019

Art. 32
Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98;
”.
2. Alla fine della lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso
”.
3. Dopo la lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
a quater) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98;
”.
4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “C
on riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a quater), l'interessato
trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'articolo 98
.”.

Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.