Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019
- Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
PREAMBOLO
Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .