Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 25
Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 30 - Finanziamento dell’ARPAT
1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’

secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;
e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'

.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.