Menù di navigazione

Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 14
Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 12 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati
1. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7, comma 5, della l. 132/2016
l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
L.R. n. 25/1998
, alla
L.R. n. 61/2007
, alla
L.R. n. 20/2006
, alla
L.R. n. 30/2005
, alla
L.R. n. 91/1998
, alla
L.R. n. 35/2011
e alla
L.R. n. 14/2007
) e alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 132/2016
;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'
Sito esternoarticolo 15 della l. 132/2016
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.