Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
1. Dopo il secondo visto del preambolo della 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è inserito il seguente:
“
legge 28 giugno 2016, n. 132
Vista la

(Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);
”.2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.
3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“
23 bis. In attuazione della 1. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.