Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;
Considerato quanto segue:
1. La l. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un “sistema nazionale” dove l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse;
2. La l. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell’organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all’articolo 7, comma 2, che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie”;
3. L’articolo 3 della l. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l’educazione ambientale e la formazione - che attualmente l’agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;
4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della l. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un’apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe;
5. Si rende altresì necessario procedere, con successivo regolamento, all’individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati dalla Agenzia;
6. Per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni dell’ Agenzia;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.