Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 30
Informazione e comunicazione. Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 30/2009
1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 36 bis - Informazione e comunicazione
1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della

, promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.