Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 3
Finalità e funzioni dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 2 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 2 - Finalità e funzioni dell’ARPAT
1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla

, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;
b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.