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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

Art. 57
Sedi
1. La Giunta regionale individua, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui all’articolo 20 della l.r. 21/2010 .
2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del patrimonio Alinari a seguito dell’individuazione delle sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal trasferimento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 ; come modificato dalla l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 36 , e anticipato da Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.