Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima,
del 14 novembre 2019
Art. 34
Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia
1. Con riferimento alla variante alla Strada statale 2,Via Cassia, in località Monteroni – Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di euro 2.500.000,00, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo cronoprogramma.
2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia di Siena entro cinque anni dalla stipula dell'accordo di cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione Toscana.
2 bis. Con riferimento alla consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori di cui al comma 1, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese potranno essere utilizzate dalla medesima Provincia, fino ad un importo massimo di euro 1.600.000,00, per la realizzazione di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria sulla strada regionale n. 429, nel tratto di competenza della Provincia di Siena ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), previa deliberazione della Giunta Regionale che individui le modalità di utilizzo correlate alle tratte stradali su cui intervenire, su proposta tecnico operativa della Provincia, comprensiva di relativo cronoprogramma. (30) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 17.