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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

Art. 2
Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta
1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge per gli anni dal 2016 al 2018, non si applica l'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ).

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 ; come modificato dalla l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 36 , e anticipato da Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.