Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60
Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019
Art. 7
Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
“
Art. 4 bis Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo
1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell’apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Per essere iscritti nell’elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell’elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l’OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. Gli OdC devono:
a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d’uso del marchio di certificazione e dei DPI.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.