Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60
Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019
Art. 3
Definizioni. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
“
Art. 1 bis Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente;
b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;
c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell’elenco regionale che ottiene la concessione all’uso del marchio di certificazione;
d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui
concessionari conformemente ai piani di controllo;
e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.