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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019

Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1999
1. Nella rubrica dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 dopo la parola: “
Finalità
” sono aggiunte le seguenti: “
e oggetto
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 la parola: “
collettivo
” è sostituita dalle seguenti: “
di certificazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:
2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.