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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019

Art. 12
Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d’uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 25/1999 ), è abrogato.
2. Fino all’approvazione del regolamento d’uso del marchio di certificazione continuano ad applicarsi il capo II, l’articolo 14 del capo III, gli articoli 16, 18 e 19 del capo IV e il capo V del d.p.g.r. 47/R/2004.
3. I concessionari iscritti nell’elenco regionale alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono di diritto nel nuovo elenco.
4. Gli OdC autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani di controllo di cui all’articolo 4 ter, comma 2, lettera e), comunicano alla competente struttura della Giunta regionale il loro impegno ad applicare i nuovi piani. Scaduto tale termine l’OdC è cancellato dall’elenco regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.