Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 7
Durata dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 , le parole “
responsabile del procedimento
” sono sostituite dalla seguente: “
comune
” e le parole “
due anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
tre anni
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.