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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 26
Funzioni di polizia e vigilanza. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 35/2015
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
5 bis. Qualora sulla base delle risultanze dei controlli sull’attività dei siti estrattivi, in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell’autorizzazione, gli organi competenti all’attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell’attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l’adeguamento del sito.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.