Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56
Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019
Art. 23
Nucleo tecnico di valutazione. Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 35/2015
1. L'articolo 40 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 40 - Nucleo tecnico di valutazione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale costituisce un nucleo tecnico di valutazione e ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.
2. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da:
a) tecnici regionali;
b) tecnici esterni indipendenti esperti in economia o ingegneria aziendale, in numero non superiore a tre, ai quali è riconosciuto un compenso in relazione ai pareri espressi.
3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1, ha il compito di esprimere un parere preventivo ai comuni, obbligatorio e non vincolante, ai fini delle valutazioni di competenza relative ai piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38. Il nucleo si esprime entro centoventi giorni dalla ricezione dei piani medesimi; decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, i comuni procedono comunque alle valutazioni di competenza.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce la struttura standard dei piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.