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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 21
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 , dopo le parole “
neppure tacitamente
” sono inserite le seguenti: “
, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale
”, la parola
“estratto
” è sostituita con le parole: “
da taglio
” e sono aggiunte, dopo le parole “
garanzia effettiva
” le seguenti: “
e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale
”, la parola “
estratto
” è sostituita con le parole: “
da taglio
” e sono aggiunte, dopo le parole “
filiera locale
” le seguenti: “
e con l’eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
6 bis. Al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 5 e 6 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell’articolo 2, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.
”.
5. Al comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole “
è stipulata entro il 30 giugno 2019 e
” sono soppresse.
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario.
”.
7. Al comma 9 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 , le parole “
sei mesi
”, sono sostituite dalle seguenti: “
almeno sei mesi
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.