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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 19
Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale. Inserimento dell'articolo 35 quater nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 35 ter della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 quater - Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale
1. Nei casi di cui all’articolo 35 bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.
2. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso
a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l’acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.