Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56
Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019
Art. 11
Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 35/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tecniche degli elaborati di rilievo tridimensionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.