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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015
1. Dopo il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 ), è inserito il seguente:
7 bis. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione, anche parziale, dell'attività di coltivazione;
”.
2. Dopo il punto 7 bis del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
7 ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione con cui si attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi di cui agli articoli 27 e 36;
”.
3. Dopo il punto 9 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
9 bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo può essere causa di sospensione dell'autorizzazione.
”.
4. Il punto 18 del preambolo della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
18. La Corte costituzionale con la sentenza 20 settembre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’“ordinamento civile” ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in
parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”.
”.
5. Dopo il punto 18 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016 si prevede la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
”.
6. Dopo il punto 18 bis del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione;
”.
7. Dopo il punto 18 ter del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
18 quater. È necessario prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e altri beni nel caso in cui l’estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente;
”.
8. Al terzo periodo del punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 le parole: “
da stipulare entro il 31 gennaio 2017
” sono soppresse.
9. Al punto 31 del preambolo della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
distretto produttivo apuo-versiliese,
” sono inserite le seguenti: “
ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese,
”.
10. Dopo il punto 31 del preambolo della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
31 bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.