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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 3
1. Dopo il comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), è inserito il seguente:
35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale , è comunque garantito:
a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;
c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.
”.
2. Dopo il comma 35 bis dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:
35 ter. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.
”.
3. Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:
68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al
Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi, nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.