Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45
Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.