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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n) e z), e l'articolo 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l’articolo 36;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 17 aprile 2019;


Considerato che:


1. Il Consorzio per la Zona industriale apuana è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la Zona industriale apuana) allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana; esso rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell’ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo, oltre che di favorire condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.


2. Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso consorzio (articoli da 32 bis a 32 septies);


3. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della “governance”, prevedendo, tra l’altro, la costituzione di un comitato d’area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio;


4. Vengono ridefiniti i compiti e le attribuzioni del Consorzio, prevedendo anche nuove funzioni, comunque connesse alla promozione industriale, sulla base delle funzioni e delle attribuzioni già assegnate ai consorzi industriali dall’Sito esternoarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che costituisce la normativa generale di riferimento in materia;


5. La nuova disciplina prevede il controllo della Regione Toscana sull’attività del Consorzio, sia nella fase di programmazione,siahe nella fase di gestione, nel rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese);


6. Si è ritenuto di accogliere il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.