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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

TITOLO IV
Norme finanziarie, transitori e finali
CAPO I
Norma finanziaria
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri per il contributo annuale di cui all’articolo 15 lettera a), stimati in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
- Anno 2019
In diminuzione
Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;
In aumento
Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00;
- Anno 2020
In diminuzione
Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;
In aumento
Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00;
- Anno 2021
In diminuzione
Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;
In aumento
Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II
Norme transitorie e finali
Art. 22
Norme transitorie
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina.
2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'insediamento.
3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I crediti ed i debiti del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano nella titolarità dello stesso.
5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, manifestano la volontà di continuare ad aderire al consorzio entro sessanta giorni dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine, si intende esercitata la facoltà di recesso.
Art. 23
Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 )”.
Art. 24
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell’interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell’imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.
2. A tal fine, entro due anni dell’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:
a) l’impiego delle aree industriali e dell’eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;
b) il numero di imprese localizzate nell’ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.
Art. 25
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'Sito esternoart. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977 );
b) la legge regionale 14 giugno 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59 del 1985 “Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.” ai sensi dell'Sito esternoart. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 );
c) gli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);
d) la legge regionale 1 aprile 1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana);
2. Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.