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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO III
Funzionamento
Art. 13
Statuto
1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:
a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
c) definisce le modalità per l’esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un’esclusione;
d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, e le modalità di voto in assemblea;
f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle impresa operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1.
2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 14
Programmazione dell'attività
1. L’amministratore unico predispone annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro cinque giorni, unitamente al parere del revisore contabile.
2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.
3. L’assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.
Art. 15
Risorse economiche
1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:
a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 8 agosto 1995, n. 341 ;
d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.
2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.
3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.
Art. 16
Personale
1. La dotazione organica del consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'amministratore nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale.
2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'Sito esternoarticolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.
3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).
Art. 17
Vigilanza e controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.
2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.
4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:
a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;
b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;
c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;
d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;
e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.
Art. 18
Sede
1. Il consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.