Legge regionale 4 giugno 2019, n. 29
Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. L’

2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 (Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l’accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano), sono state emanate linee guida rivolte per l’accesso al cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle case della salute quali strutture polivalenti in grado di erogare prestazioni socio-sanitarie integrate ai cittadini in uno stesso spazio fisico;
3. A seguito della succitata normativa nazionale, la Regione Toscana ha presentato, per il triennio 2008 – 2010, progetti al Ministero della salute e adottato una serie di deliberazioni aventi ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale della casa della salute, sino a giungere alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute;
4. Il servizio sanitario regionale si è posto, nel tempo, l’obiettivo di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali, anche attraverso nuove modalità organizzative, finalizzata a massimizzare il livello dell’integrazione socio-sanitaria, promuovere l’uso appropriato dei servizi, investire nelle risorse umane e nella qualità dei servizi erogati;
5. Nell’ambito delle cure primarie, il medico di medicina generale riveste un ruolo centrale in quanto, attraverso l’integrazione con altre professionalità del territorio quali il medico di continuità assistenziale e lo specialista ambulatoriale, concorre a determinare lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini;
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, prevede la riorganizzazione della rete delle cure primarie, garantendo capillarità, visibilità e capacità di presa in carico anche attraverso l’innovazione tecnologica, la multidisciplinarità e l’integrazione con la specialistica ospedaliera, anche attraverso l’ulteriore implementazione delle case della salute;
7. La casa della salute rappresenta un modello di sanità territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell’ambito della zona-distretto, di una struttura polivalente quale punto di riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di cura, la continuità assistenziale e, attraverso la sinergia con le istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una più efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria;
8. All’interno della zona-distretto la casa della salute rappresenta già un nodo di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. La casa della salute intende valorizzare la comunità locale facilitando i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini, per restituire alla popolazione una visione unitaria del problema salute come diritto di ogni cittadino ma anche quale interesse dell’intera collettività; un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientano passando da una cultura dell’attesa a una della promozione e della pro attività;
9. In questo senso, la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui far interagire le competenze del medico di famiglia, degli specialisti e delle altre figure sanitarie e sociali con il paziente, con l’obiettivo di costruire un livello elevato di responsabilità di quest’ultimo all’interno di una collaborazione condivisa;
10. È pertanto opportuno che la casa della salute, superata la fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura polivalente, nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.