Legge regionale 4 giugno 2019, n. 29
Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019
Art. 4
Obiettivi. Inserimento dell’articolo 71 vicies ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 71 vicies bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 71 vicies ter - Obiettivi
1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:
a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;
b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;
c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;
d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;
e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.