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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione Sito esternodella l. 145/2018 . Modifiche alla l.r. 3/2009.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 9 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l’articolo 1, commi 965 e 966;


Visto il Sito esternodecreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economia e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e, in particolare, l’articolo 45, comma 1;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. L’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto la rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, in virtù della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati. Il documento di indirizzo approvato, ai sensi del punto 2, contestualmente all’Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per il quale le Regioni assumono altresì l’indicazione di procedere all’abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l’applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo secco;


2. Il conseguente documento di indirizzo emanato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019;


3. Quanto disposto dall’Intesa e dal collegato atto di indirizzo, emanato contestualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi del punto n. 2 dell’Intesa, per cui occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema di calcolo contributivo, applicandolo ai vitalizi in erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento e non ancora erogati e a quelli ripristinati dal 1° giugno 2019 per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo di cui di cui all’articolo 23 bis della l.r. 3/2009 ;


4. Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato svolto per cui viene meno ex nunc la ragione del divieto di cumulo sancito dall’articolo 23 bis della l.r. 3/2009 ;


5. L’abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla data del 1° giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall’avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris;


6. Che la spesa annua complessiva, comprensiva anche della quota relativa all’abrogazione del divieto di cumulo, per gli assegni vitalizi in erogazione alla data del 1° giugno 2019 ai sensi del punto 1, lettera c), dell’Intesa del 3 aprile 2019 è pari ad euro 5.929.019,64;


7. Che la spesa necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data ammonta ad euro 5.466.574,68 tenendo conto che l’assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l’importo erogato ai sensi della normativa previgente;


8. Che per effetto dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 9, la spesa annua complessiva necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari al 4,40 per cento di incremento rispetto al ricalcolo con il sistema contributivo secco e comunque inferiore a quella sostenuta precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo;


9. Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40 per cento è nettamente inferiore alla percentuale massima del 26,00 per cento prevista dal punto c) dell’Intesa del 3 aprile 2019 per la quale “a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell’applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino al 26,00 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore a tale importo; in ogni caso la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente”;


10. Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell’istituto quale indennità a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere;


Approva la presente legge


CAPO I
Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 1
Inserimento del capo II bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo il capo II della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente: “
Capo II bis - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
”.
Art. 2
Finalità. Inserimento dell’articolo 10 quater nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 ter della l.r. 3/2009 , nel capo II bis, è inserito il seguente:
Art. 10 quater - Finalità
1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, commi 965, 966 e 967, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall’intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell’Intesa.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all’assegno vitalizio prima dell’inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio;
c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l’assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell’articolo 17;
d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell’eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall’articolo 23 bis, abrogato dall’articolo 10 undecies.
3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell’abrogazione del divieto di cumulo si applica l’articolo 10 undecies.
”.
Art. 3
Decorrenza. Inserimento dell’articolo 10 quinquies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 quater della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 quinquies - Decorrenza
1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L’importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l’importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.
”.
Art. 4
Base imponibile contributiva. Inserimento dell’articolo 10 sexies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 quinquies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 sexies - Base imponibile contributiva
1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell’allegato A, sulla base dell’indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
”.
Art. 5
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell’articolo 10 septies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 sexies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 septies - Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione
1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l’espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all’articolo 15 e quelli di cui all’articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.
2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l’aliquota relativa all’ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
”.
Art. 6
Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione. Inserimento dell’articolo 10 octies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 septies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 octies - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell’articolo 10 septies. L’ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all’assegno vitalizio.
2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l’assegno vitalizio è erogato successivamente all’ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.
3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell’assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all’anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all’età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell’ultimo mandato. L’importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.
4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegato B con riferimento all’età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell’assegno vitalizio.
5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell’ultimo periodo disponibile.
6. L’importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.
7. L’assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l’importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all’importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista
dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all’anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
”.
Art. 7
Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato. Inserimento dell’articolo 10 novies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 octies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 novies - Misura massima dell’assegno vitalizio rideterminato
1. Dall’entrata in vigore del presente capo la misura dell’assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l’importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies.
2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 18 e il comma 4 dell’articolo 27 sono abrogati.
3. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell’articolo 10 septies.
”.
Art. 8
Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto. Inserimento dell’articolo 10 decies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 novies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 decies - Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto
1. L’assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all’assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell’allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l’assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.
2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l’applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l’assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.
3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all’articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell’età di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11.
”.
Art. 9
Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019. Inserimento dell’articolo 10 undecies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 decies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 undecies - Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019
1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 bis è abrogato.
2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto
del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.
3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
”.
Art.10
Allegati A, B e C. Inserimento dell’articolo 10 duodecies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 undecies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 duodecies - Inserimento degli Allegati A, B e C nella l.r. 3/2009
1. Nella l.r. 3/2009 è inserito l’allegato A (Base imponibile contributiva), l’allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l’allegato C (Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto).
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 11
Oggetto. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 1 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l’assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l’assicurazione sugli infortuni e l’invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.
”.
Art. 12
Indennità di carica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 , dopo le parole: “
e l’indennità
”, sono inserite le seguenti: “
di carica
”.
Art. 13
Diritto all’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all’età di erogazione.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 3/2009 le parole: “
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23 bis
” sono soppresse.
Art. 14
Sospensione del diritto all’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 le parole: “
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater
” sono soppresse.
Art. 15
Decorrenza dell’assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 3/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“4.
Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d’ufficio alla verifica dell’esistenza in vita dell’avente diritto, del suo stato vedovile o dell’assenza
della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all’articolo 20.
”.
Art. 16
Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 3/2009
1. L’articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 ter - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio
1. Al fine dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall’avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
”.
Art. 17
Obbligo di comunicazione in caso di cumulo. Modifiche all’articolo 23 quater della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Obbligo di comunicazione in caso di cumulo
”.
2. I commi 2 e 4 dell’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 sono abrogati.
Art. 18
Abrogazioni
1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 quinquies della l.r. 3/2009 è abrogato.
Art.19
Norma finanziaria
1. Le minori spese derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi regionali con il sistema di calcolo contributivo sono stimate in euro 64.000,00 per l’anno 2019 ed in euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le maggiori spese derivanti dall’abolizione del divieto di cumulo dei vitalizi sono stimate in euro 484.000,00 per l’anno 2019, in euro 848.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 867.000,00 per l’anno 2021.
3. Agli oneri di cui al comma 2 stimati, al netto dei risparmi di cui al comma 1, in euro 420.000,00 per l’anno 2019, in euro 738.000,00 per l’anno 2020 ed in euro 757.000,00 per l’anno 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019/2021.
4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 420.000,00;
anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 738.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.