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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione Sito esternodella l. 145/2018 . Modifiche alla l.r. 3/2009.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

Art. 5
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell’articolo 10 septies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 sexies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 septies - Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione
1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l’espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all’articolo 15 e quelli di cui all’articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.
2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l’aliquota relativa all’ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.