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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 26

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. Con l'articolo 18 della l.r. 19/2019 la Regione ha normato la ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie, in ottemperanza a quanto definito nella riunione del 2 aprile 2019 del Tavolo tecnico destinato alla verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, per l’analisi dei dati relativi al IV trimestre 2018;


2. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2019 la Regione Toscana ha chiesto, per la definitiva verifica degli adempimenti regionali, la convocazione del Tavolo tecnico, la cui riunione si è tenuta il 23 maggio 2019;


3. Dalla riunione di cui al considerato 2 è risultata la sostanziale idoneità dei provvedimenti già adottati dalla Regione Toscana, ma, ai fini della formale conclusione della procedura di verifica, è stata richiesta una modifica dell’articolo 18 della citata l.r. 19/2019 , per definire con maggiore chiarezza l’entità e la provenienza delle risorse regionali già individuate;


4. È opportuno, in particolare, chiarire che le risorse regionali mediante le quali sono finanziati gli oneri di cui all'articolo 18 sono di natura corrente;


5. Al fine di consentire il rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti prescritti è necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019
1. Nel preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), il considerato 18 è sostituito dal seguente:
18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare la somma di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, secondo quanto concordato nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.
”.
Art. 2
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 19/2019
1. L’articolo 18 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie
1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) agli oneri per gli esercizi successivi, pari ad euro 8.820.000,00 annui, a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.