Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 56
Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: “
95 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “156 della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.