Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019
Art. 55
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 40/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
In deroga a quanto previsto dall’
articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga a quanto previsto dall'
articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.2. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2009 le parole: “
86 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “149 della
l.r. 65/2014 ”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.